(Minghui.org) Nel settembre 2022, sei agenti della stazione di polizia locale sono venuti a casa mia per due volte nello stesso giorno. Hanno minacciato di fare irruzione e portarmi alla stazione di polizia. Mi sono rifiutato di farli entrare e ho sostenuto che non c’è alcuna base legale per perseguitarmi. Alla fine, hanno ammesso di aver violato la legge e se ne sono andati.

Il motivo per cui la polizia mi ha perseguitato è che un cassiere mi ha denunciato perché ho parlato del Falun Gong ai clienti mentre facevo acquisti nel suo negozio. La polizia mi ha rintracciato grazie al video di sorveglianza.

Quando al mattino sono arrivati i primi tre agenti, uno di loro mi ha ordinato di seguirli alla stazione di polizia per un colloquio di 10 minuti. Ho detto che non sarei andato e ho chiuso la porta di sicurezza. Alle 20.00 sono arrivati altri tre agenti, dicendo che dovevano perquisire casa mia. Ho aperto la porta interna ma ho tenuto chiusa la porta di sicurezza.

Quando ho chiesto cosa volessero, uno di loro ha chiesto se potessero entrare.

“Possiamo parlare qui”, ho risposto.

Tenendo in mano una mia foto, l’agente mi ha chiesto: “Hai detto qualcosa a tizio e caio in quel negozio?”

“La nostra Costituzione protegge la libertà di parola”, ho risposto. “Non è un problema”.

Sono tornato dentro a prendere un registratore MP3, carta e penne. Ho consegnato agli agenti la carta e le penne e ho detto: “Per favore, scrivete il vostro nome, il numero di telefono e il numero di matricola”.

“Se puoi aprire la porta, ti spiegheremo perché siamo qui”, ha risposto l’agente.

Ho replicato: “No. Se foste venuti qui per un motivo legittimo, voi tre non avreste avuto problemi a scrivere i vostri dati. Ha continuato a urlare minacciando di fare irruzione, ma io non mi sono mosso.

Alle 23:30 si sono ripresentati. Invece di aprire la porta, ho chiesto a un amico che vive all’estero di chiamare la stazione di polizia per far cessare le molestie. La chiamata è partita, ma l’addetto al centralino del commissariato non ha fatto nulla.

Riflettendo, mi sono reso conto che questi agenti di polizia avevano violato le leggi, ma non lo sapevano nemmeno loro. Dopo averne discusso col mio amico straniero, abbiamo deciso che avrebbe chiamato di nuovo la stazione di polizia e avrebbe fatto presente che questi agenti avevano violato le seguenti leggi:

1) Articolo 245 del Codice penale: Chiunque sottoponga illegalmente un’altra persona a perquisizione corporale o a perquisizione della sua residenza o si introduca illegalmente nella residenza di un’altra persona è condannato a una pena detentiva a tempo determinato non superiore a tre anni o alla detenzione penale.

2) Articolo 36 della Costituzione: I cittadini della Repubblica Popolare Cinese godono della libertà di credo religioso.

3) Articolo 35 della Costituzione: I cittadini della Repubblica Popolare Cinese godono della libertà di parola, di stampa, di riunione, di associazione, di corteo e di manifestazione.

Inoltre, il mio amico ha detto che avrebbe chiamato il 12389 (la linea diretta del ministero della Polizia) e il 12388 (la linea diretta per l’ispezione e la supervisione disciplinare), chiedendo la divulgazione di informazioni e una revisione amministrativa.

Il mio amico mi ha richiamato il giorno dopo. Ha detto che alla stazione di polizia avevano riconosciuto che gli agenti avevano violato la legge e se dovesse capitare nuovamente, ci ha consigliato di chiamare il 110 (la linea diretta della polizia). La polizia non è mai più tornata.

Condivido questo episodio nella speranza che altri praticanti possano difendere i propri diritti legali e opporsi alla persecuzione. Le leggi pertinenti sono:

Costituzione

Articolo 33: Tutti i cittadini della Repubblica Popolare Cinese sono uguali davanti alla legge. Lo Stato deve rispettare e proteggere i diritti umani. Ogni cittadino gode dei diritti previsti dalla Costituzione e dalla legge e deve adempiere agli obblighi previsti dalla Costituzione e dalla legge.

Articolo 35: I cittadini della Repubblica Popolare Cinese godono della libertà di parola, di stampa, di riunione, di associazione, di corteo e di manifestazione.

Articolo 36: I cittadini della Repubblica Popolare Cinese godono della libertà di credo religioso.

Articolo 37: La libertà personale dei cittadini della Repubblica Popolare Cinese non può essere violata.

Articolo 38: La dignità personale dei cittadini della Repubblica Popolare Cinese non può essere violata. È vietato utilizzare qualsiasi mezzo per insultare, diffamare o accusare falsamente i cittadini.

Articolo 39: Le abitazioni dei cittadini della Repubblica Popolare Cinese sono inviolabili. È vietata la perquisizione illegale o l’intrusione illegale nella casa di un cittadino.

Diritto penale

Articolo 238: Chiunque detenga illegalmente un’altra persona o privi illegalmente la libertà personale di un’altra persona con qualsiasi altro mezzo è condannato a una pena detentiva a tempo determinato non superiore a tre anni, alla detenzione penale, alla sorveglianza pubblica o alla privazione dei diritti politici. Se ricorre a percosse o umiliazioni, la pena è più severa.

Articolo 239: Chiunque rapisca un’altra persona a scopo di estorsione di denaro o di proprietà o rapisca un’altra persona come ostaggio è condannato a una pena detentiva fissa non inferiore a 10 anni o all’ergastolo e anche a una multa o alla confisca dei beni; se causa la morte della persona rapita o uccide la persona rapita, è condannato alla morte e anche alla confisca dei beni.

Articolo 245: Chiunque sottoponga illegalmente un’altra persona a perquisizione corporale o a perquisizione della sua residenza o si introduca illegalmente nella residenza di un’altra persona è condannato a una pena detentiva a tempo determinato non superiore a tre anni o alla detenzione penale.

Articolo 251: Il funzionario di un organo dello Stato che privi illegalmente un cittadino della sua libertà di credo religioso o violi gli usi e i costumi di un gruppo etnico, se le circostanze sono gravi, è condannato a una pena detentiva a tempo determinato non superiore a due anni o alla detenzione penale.

Articolo 397: Il funzionario di un organo dello Stato che abusa del suo potere o trascura il suo dovere, causando gravi danni al denaro pubblico o alla proprietà o agli interessi dello Stato e del popolo, è condannato a una pena detentiva a tempo determinato non superiore a tre anni o alla detenzione penale; se le circostanze sono particolarmente gravi, è condannato a una pena detentiva a tempo determinato non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.

Articolo 399: L’ufficiale giudiziario che, piegando la legge per fini egoistici o stravolgendola per ottenere un favore, sottoponga a indagini per responsabilità penale una persona che sa essere innocente o protegga intenzionalmente da indagini per responsabilità penale una persona che sa essere colpevole o, contravvenendo intenzionalmente ai fatti e alla legge, stravolga la legge nel pronunciare sentenze o ordini in procedimenti penali, è condannato a una pena detentiva a tempo determinato non superiore a cinque anni o alla detenzione penale ; se le circostanze sono gravi, è condannato alla reclusione a tempo determinato non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; se le circostanze sono particolarmente gravi, è condannato alla reclusione a tempo determinato non inferiore a dieci anni.