(Minghui.org) Un funzionario del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (DOS) ha recentemente dichiarato a vari gruppi religiosi che possono restringere il controllo dei visti e negare l’accesso ai trasgressori dei diritti umani e a coloro che perseguitano le credenze religiose. Ciò vale sia per i visti d’immigrazione sia per quelli di non immigrazione come i visti per turismo e affari. Ai titolari di visto, inclusi quelli a cui è già stata concessa la residenza permanente (carta verde), può essere negato l'ingresso. Inoltre, lo stesso funzionario ha affermato che i praticanti del Falun Gong possono presentare un elenco degli autori coinvolti nella persecuzione del Falun Gong.

Sulla base delle leggi statunitensi sull’ingresso e l’immigrazione ed il Proclama Presidenziale 8697 firmato dal presidente Obama, il 4 agosto 2011, i praticanti del Falun Gong negli Stati Uniti compileranno e presenteranno un elenco di individui al DOS, in modo che agli autori della persecuzione del Falun Gong potrà essere negato il visto o l'ingresso. L'elenco includerà non solo quelli che hanno perseguitato direttamente i praticanti del Falun Gong, ma anche quelli che hanno istituito e attuato la politica di persecuzione, contribuendo alla persecuzione stessa.

Gli Stati Uniti sono uno dei principali Paesi target, poiché molti funzionari ai vari livelli del Partito comunista cinese hanno in programma d’emigrare all'estero con i loro familiari. La persecuzione di vent’anni del PCC contro il Falun Gong è stata ampiamente condannata dalla Comunità internazionale. La negazione dei visti da parte del governo degli Stati Uniti o l'ingresso agli autori della persecuzione del Falun Gong li dissuaderebbe dal commettere, disinvoltamente, una violazioni dei diritti umani.

In base alle leggi statunitensi e al Proclama Presidenziale come di seguito allegato, le domande di visto possono essere respinte per uno dei seguenti motivi:

* Uccisione deliberata senza una sentenza del tribunale;
* Tortura o trattamento o punizione crudeli, disumani o degradanti;
*Detenzione prolungata senza accuse;
* Causare la scomparsa di persone tramite rapimento o detenzione clandestina di tali persone; o
* altra flagrante negazione del diritto alla vita, alla libertà o alla sicurezza delle persone.

Allegato 1 : Immigration and Nationality Act INA 212 (aka U.S. Code 8 USC 1182): Stranieri inammissibili

https://www.uscis.gov/legal-resources/immigration-and-nationality-act

(a) Classi di stranieri non ammissibili per il visto o l'ammissione.
Salvo quanto diversamente previsto nel presente capitolo, gli stranieri inammissibili ai sensi dei seguenti paragrafi non sono ammissibili a ricevere visti e non sono ammessi negli Stati Uniti:
...
(2) Criminali e motivi correlati
...
(G) Funzionari del governo straniero che hanno commesso violazioni particolarmente gravi della libertà religiosa.
Qualsiasi straniero che, pur prestando servizio come funzionario del governo straniero, è stato responsabile o ha effettuato direttamente, in qualsiasi momento, violazioni particolarmente gravi della libertà religiosa, come definito nella sezione 6402 del titolo 22, è inammissibile.

Secondo il codice US 6402 222:
"(13) Violazioni particolarmente gravi della libertà religiosa. Il termine "violazioni particolarmente gravi della libertà religiosa" significa violazioni sistematiche, continue e significative della libertà religiosa, comprese violazioni quali:
(A) tortura o crudeltà, trattamento o punizione disumana o degradante;
(B) detenzione prolungata senza accuse;
(C) causare la scomparsa di persone per rapimento o detenzione clandestina di tali persone; o
(D) altra flagrante negazione del diritto alla vita, alla libertà o alla sicurezza delle persone.

...
(3) Sicurezza e relativi motivi
...
(E) Partecipanti alla persecuzione nazista, al genocidio o alla commissione di qualsiasi atto di tortura o uccisione extragiudiziale
...
(ii) Partecipazione al genocidio
Qualsiasi straniero che abbia ordinato, incitato, assistito o altrimenti partecipato al genocidio, come definito nella sezione 1091 (a) del titolo 18, è inammissibile.
(iii) Commissione di atti di tortura o uccisioni extragiudiziali
Qualsiasi straniero che, al di fuori degli Stati Uniti, ha commesso, ordinato, incitato, assistito o altrimenti partecipato alla commissione di
(1) qualsiasi atto di tortura, come definito nella sezione 2340 capitolo 18; o
(2) in nome della legge di qualsiasi nazione straniera, qualsiasi uccisione extragiudiziale, come definita nella sezione 3 (a) del Torture Victim Protection Act del 1991 (nota 28 USC 1350) è inammissibile.

"La sezione 2340A capitolo 18, Codice degli Stati Uniti, vieta la tortura commessa dai funzionari pubblici in nome della legge contro le persone in custodia o sotto il controllo di pubblico ufficiale. La tortura include atti specificamente intesi a infliggere forti tormenti o sofferenze fisiche o mentali".

L'omicidio extragiudiziale è definito nel 28 US Code 1350 Azione straniera per illecito:
"Ai fini della presente legge, il termine ‘omicidio stragiudiziale’ indica un omicidio deliberato non autorizzato da una sentenza precedente pronunciata da un tribunale regolarmente costituito che offre tutte le garanzie giudiziarie che sono riconosciute come indispensabili dalle persone civili ”.

Allegato 2 : HR648 - Testo unico degli stanziamenti Act, 2019

https://www.congress.gov/bill/116th-congress/house-bill/648/text

(c) Anti-cleptocrazia e diritti umani.
(1) INELEGGIBILITÀ.

(A) I funzionari di governi stranieri e i loro parenti stretti su cui il Segretario di Stato dispone di informazioni credibili per coinvolgimenti in corruzioni significative, compresa la corruzione legata all'estrazione di risorse naturali, o una grave violazione dei diritti umani, non è ammissibile all'ingresso negli Stati Uniti.

(B) Il Segretario dovrà anche designare o identificare pubblicamente o privatamente i funzionari dei governi stranieri e i loro parenti stretti su cui il Segretario ha tali informazioni credibili indipendentemente dal fatto che la persona abbia fatto domanda per un visto.

Allegato 3 : Sospensione dell'ingresso come immigrati e non immigranti di persone che partecipano a gravi violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario e altri abusi emessi il 4 agosto 2011 dal Presidente degli Stati Uniti

https://travel.state.gov/content /dam/visas/Human_Rights_Proclamation_8697.pdf

Gli Stati Uniti nel perseverare l’impegno nel rispetto dei diritti umani e della legge umanitaria richiedono che il proprio governo sia in grado di garantire che gli Stati Uniti non diventino un rifugio sicuro per i gravi violatori dei diritti umani e del diritto umanitario e per coloro che commettono altri abusi correlati. Il rispetto universale dei diritti umani e del diritto umanitario e la prevenzione delle atrocità promuove a livello internazionale i valori e gli interessi fondamentali degli Stati Uniti nel contribuire a garantire la pace, scoraggiare le aggressioni, promuovere lo stato di diritto, combattere il crimine e la corruzione, rafforzare le democrazie e prevenire le crisi umanitarie in tutto il mondo. Ho pertanto stabilito che è nell'interesse degli Stati Uniti agire per limitare i viaggi internazionali e sospendere l'ingresso negli Stati Uniti, in quanto immigrati o non immigranti.

ORA, PERTANTO, IO, BARACK OBAMA, con l'autorità che mi è stata conferita come Presidente dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati Uniti d'America, tra cui la sezione 212 (f) dell'Immigration and Nationality Act del 1952, come modificata (8 USC 1182 (f)) e la sezione 301 del capitolo 3, Codice degli Stati Uniti, con la presente dichiaro che l'ingresso senza restrizioni di immigrati e non immigranti negli Stati Uniti delle persone descritte nella sezione 1 del presente proclama danneggerebbe gli interessi degli Stati Uniti. Dichiaro pertanto che:

"Sezione 1. L'ingresso negli Stati Uniti, come immigrati o non immigranti, delle seguenti persone è sospeso:

a) Qualsiasi straniero che abbia pianificato, ordinato, assistito, aiutato e favorito, commesso o altrimenti partecipato, anche mediante responsabilità di comando, violenza diffusa o sistematica contro qualsiasi popolazione civile basata in tutto o in parte sulla razza; colore; origine; sesso; disabilità; appartenenza a un gruppo indigeno; linguaggio; religione; opinione politica; nazione; etnia; appartenenza a un particolare gruppo sociale; nascita; o orientamento sessuale o identità di genere, o chi ha tentato o cospirato per farlo.

(b) Qualsiasi straniero che abbia pianificato, ordinato, assistito, aiutato e favorito, commesso o altrimenti partecipato, anche attraverso responsabilità di comando, crimini di guerra, crimini contro l'umanità o altre gravi violazioni dei diritti umani, o che hanno tentato o cospirato di farlo”